Sicurezza del lavoro D.Lgs 626/94  Sicurezza cantieri D.Lgs 494/96  H.a.c.c.p.  D.Lgs 155/97  D.p.s.s. Privacy D.Lgs 195/03 

Durc - Regolarità contributiva  Pos - Piano Operativo di Sicurezza


D.Lgs 626/94 e succ. mod.

Il D.lgs. 626/94 e succ.mod. racchiude e completa la vasta produzione legislativa in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro. Le disposizioni del Decreto si applicano a tutte le aziende nelle quali sia impiegato almeno un dipendente e/o collaboratore.
 

Obblighi

Datore di lavoro

Il datore di lavoro riveste un ruolo centrale, in quanto è il primo garante della sicurezza. E’ il destinatario principale degli articoli di legge che impongono degli obblighi:
 
 
Obbligo generale di sicurezza
Informazione e formazione
Valutazione del rischio
Designazione del medico competente
Designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
 
Designazione dei lavoratori per prevenzione incendi e pronto soccorso
Consultazione e collaborazione
Obblighi specifici

 

Lavoratore

Il lavoratore non è più un soggetto passivo destinatario delle norme a tutela della sicurezza e della salute.
 
 
  •  Il suo ruolo è centrale nell’azienda, a lui vengono attribuiti obblighi specifici che ne fanno una figura attiva e partecipe nella predisposizione di misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Obblighi del lavoratore
    I lavoratori devono avere cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni conformemente alla propria formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Essi inoltre eleggono il rappresentante per la sicurezza. In maniera più specifica i lavoratori devono (articolo 5) :
 
osservare le disposizioni ricevute ai fini della protezione collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente macchinari e dispositivi;
segnalare le deficienze e le condizioni di pericolo;
evitare iniziative non autorizzate per rimuovere dispositivi di sicurezza;
evitare di compiere operazioni non di loro competenza;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge.

 

Il rappresentante per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza realizza l’obiettivo di coinvolgere i lavoratori nella gestione della sicurezza.
 
 
  •  Prima del decreto 626/94 l’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori consentiva alle rappresentanze di lavoratori il controllo dell’applicazione delle norme di prevenzione e riconosceva loro il compito di "promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".
    L’innovazione più evidente presente nel decreto 626/94 è costituito dall’obbligatorietà della nomina del rappresentante, non prevista dall’articolo 9 dello Statuto.
     
Al rappresentante sono infatti attribuite funzioni fondamentali: egli è coinvolto obbligatoriamente nel processo di gestione della sicurezza.

Specifiche disposizioni regolano l’elezione del rappresentante per la sicurezza ed i suoi poteri.
 
 
Servizi di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, interno o esterno, provvede:

 
ad individuare i fattori di rischio
a valutare i rischi
ad elaborare misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
Predispone:
 
le misure preventive e protettive
i sistemi di controllo
le procedure di sicurezza

Fornisce:
 
  L'Informazione ai lavoratori, relativamente ai rischi ed alle misure per evitarle
 

I progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

I progettisti, i fabbricanti, gli installatori e i fornitori sono inclusi tra i destinatari degli obblighi di prevenzione.
 

 
  •  I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti devono rispettare, al momento delle scelte tecniche e progettuali, i principi generali di prevenzione e devono scegliere macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza. E’ vietata la vendita, il noleggio, la concessione in uso e locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e uso di impianti che non abbiano i requisiti richiesti dalla legislazione vigente. Anche gli installatori ed i montatori di impianti, macchine ed altri mezzi tecnici devono rispettare le norme generali di sicurezza e le istruzioni impartite dai fabbricanti.
     

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